Il futuro dei reati tributari dopo il Coronavirus

Edoardo Uslenghi

Com’è noto il D.L. 74/2000 ha  introdotto, tra le altre, due ipotesi di reati tributari, che hanno coinvolto  moltissimi imprenditori nel corso degli ultimi anni. Parliamo, ovviamente,  dell’art. 10 bis e 10 ter che disciplinano il primo, il reato di  omesso versamento delle ritenute, il secondo il reato di omesso versamento dell’IVA.

Negli ultimi anni l’approccio della  magistratura a queste ipotesi di reato si era “ammorbidito” ammettendo diverse  ipotesi di scriminanti e scusanti che consentivano all’imprenditore di evitare  la condanna penale. Si stava formando un orientamento favorevole  all’imprenditore, con una tendenza a giustificare gli omessi pagamenti in  presenza di concrete circostanze di difficoltà. Qual è il futuro di questa  tipologia di reato? Come si inserirà l’emergenza coronavirus in questo contesto? Andiamo con ordine.

Per tali ipotesi di reato il  legislatore ha stabilito delle soglie di rilevanza, ovvero delle soglie di omissione,  sotto le quali la condotta non ha rilevanza penale e sopra la quale, invece, la  condotta è penalmente rilevante. Queste soglie hanno subito diverse modifiche e  oscillazioni nel corso degli anni, sia per interventi legislativi, sia per  interventi della Corte Costituzionale. Oggi le soglie di rilevanza sono

Ciò significa che l’imprenditore che  alla scadenza annuale (solitamente 27 dicembre) per il versamento dell’IVA  relativa all’anno fiscale precedente non versa il dovuto, con un omesso  pagamento che supera € 250.000,00, commette il reato di cui all’art. 10 ter. Se  l’omissione non arriva alla soglia, pur rimanendo ovviamente la questione  fiscale, non si configura il reato. Discorso identico per il reato di omesso versamento delle ritenute, con una soglia di € 150.000,00.

Ciò premesso, nel corso degli anni,  oltre alle modifiche apportate dal legislatore, si è sviluppato un animato  dibattito sulla possibilità che la crisi finanziaria di una impresa, unita ad una carenza di liquidità possa, in alcuni casi, fornire una scriminante alla condotta omissiva. Un primo orientamento uniforme negava qualsiasi ipotesi di  scusante per l’imprenditore che incorreva in una delle ipotesi menzionate.
Negli anni però si sono potute annoverare numerose sentenze di merito e di  Corte di Cassazione, che hanno aperto la strada ad una possibile soluzione di  segno opposto. In presenza di determinate circostanze, la condotta  dell’imprenditore può essere scriminata. I presupposti, sommariamente  menzionati sono:

Rispetto al passato, quindi, vi è già  una grande apertura. In precedenza a nulla rilevava la crisi dell’impresa e le  ragioni della stessa. Se vi era l’omissione vi era il reato. Oggi non è più  così, essendo stata individuata quella serie di requisiti che possono  consentire di escludere la responsabilità penale del soggetto agente.

Quali scenari possiamo ipotizzare  dopo l’emergenza coronavirus?

In primo luogo sarà necessario analizzare con attenzione l’impatto della normativa emergenziale che ha  previsto e prevederà, verosimilmente, degli spostamenti nelle scadenze e delle  modalità agevolate per i pagamenti tributari. Già questo primo aspetto potrebbe  avere una grande rilevanza nella fattispecie che stiamo analizzando, poiché  sarà necessario vedere SE e QUANDO potrà ancora essere commesso il reato  tributario. Ipotizzando che ci si debba comunque trovare, prima o poi, di  fronte ad una nuova scadenza e che questa non venga rispettata  dall’imprenditore con una omissione sopra-soglia, sorge il più importante interrogativo: la crisi da coronavirus potrà giustificare l’omissione?

La prima risposta sembrerebbe  positiva: la crisi da coronavirus contiene quei requisiti di cui si è detto  poc’anzi. La crisi era assolutamente imprevedibile, non vi era modo di  fronteggiarla per l’imprenditore che ha dovuto chiudere l’azienda per il rispetto del lockdown e quindi nessuna colpa si potrebbe muovere. Vi è però una riflessione in merito all’ultimo requisito: era impossibile accedere a nuove  linee di credito? In realtà, in linea teorica, ciò sarebbe possibile, stante  quanto previsto dal Decreto Cura Italia e dal Decreto Rilancio. Ed allora se  l’imprenditore poteva ricorrere al credito e non lo ha fatto oppure lo ha fatto  con scarsi risultati, non necessariamente la crisi da coronvirus potrà essere idonea giustificazione per escludere la rilevanza penale della condotta omissiva.

In conclusione lo scenario attuale, unito all’orientamento che si era andato formando negli ultimi anni, potrebbe  portare una certa elasticità nel considerare le possibili scriminanti in favore dell’imprenditore, ma l’emergenza da Covid-19, probabilmente, non potrà rappresentare un comodo lasciapassare per tutte le fattispecie di omesso pagamento tributario extra-soglia.